Cosa è la malattia? Per malattia si intende uno stato patologico che comporta un'incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione.
La certificazione online va fatta anche per assenze di un solo giorno? Il certificato di malattia telematico va rilasciato in ogni caso.
Cosa fare in caso di malattia? Avvisare tempestivamente in datore di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Cosa accade in caso di malattia? In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità (art. 2110 c.c.). Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, secondo le modalità stabile dalla legge (R.D.L. 1825/1924) e dalla contrattazione collettiva e ha diritto a un trattamento economico per il periodo di durata della malattia.
Malattia e contratto a termine cosa accade? Ai lavoratori con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei 12 mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare; nel suddetto caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'INPS. In ogni caso, il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative a un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'INPS (art. 5, D.L.
Apprendisti e iscritti alla gestione separata malattia? A decorrere dall'1.1.2007, la tutela della malattia è stata estesa dal legislatore a due categorie di prestatori di lavoro che erano prima esclusi. Si tratta degli apprendisti, e dei lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata INPS (collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto) purché non iscritti al altre forme di assicurazione obbligatoria e non pensionati. Tra gli iscritti alla gestione separata INPS, restano esclusi dal predetto trattamento, i soggetti che svolgono "prestazioni occasionali" (cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a euro 5.000,00 con lo stesso committente) ai sensi dell'art. 61, co. 2, D.Lgs.
Cosa si intende per periodo di comporto? In caso di malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per tutto il periodo stabilito dalla legge , dagli usi e (normalmente) dalla contrattazione collettiva (o individuale, se più favorevole) e alla retribuzione o indennità prevista dalle norme collettive; il comporto deve essere computato nell' anzianità di servizio (art. 2110 c.c.). Durante tale periodo, il lavoratore non può essere licenziato se non per giusta causa. Il lavoratore, colpito da malattia di particolare gravità per la quale è previsto dalla legge o dal CCNL l'obbligo del datore di conservare il posto per periodi di tempo eccedenti il limite massimo del comporto, ha l'onere di informare il datore dell'insorgenza e della natura della malattia da cui è affetto prima che il datore eserciti la facoltà di recesso. Nella contrattazione collettiva, normalmente, il periodo aumenta al progredire della qualifica del dipendente e della sua anzianità di servizio.
La certificazione online va fatta anche per assenze di un solo giorno? Il certificato di malattia telematico va rilasciato in ogni caso.
Cosa succede se il medico curante sbaglia ad indicare l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore: può il lavoratore stesso essere ritenuto giustificabile nel caso in cui venga disposta la visita medica di controllo domiciliare all’indirizzo errato? Il lavoratore che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia ai fini dell’assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo (ad esempio: frazione, contrada …ecc. ). Qualora si tratti di località di difficile individuazione, è necessario riportare tutti gli elementi utili al medico di controllo, incaricato dall’Inps, per l’espletamento della visita medica di controllo presso il domicilio del lavoratore. Infatti, con il certificato telematico non cambia la responsabilità del lavoratore di collaborare pienamente per il compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’Inps vorranno effettuare. Pertanto, se la visita non potrà essere effettuata per indicazione errata o non completa del domicilio, il lavoratore non verrà di regola ritenuto giustificabile e, nel caso di pagamento dell’indennità di malattia a carico dell’Inps, verrà conseguentemente sanzionato fino alla totale perdita – in taluni casi - del diritto alla suddetta indennità. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllare, al momento della redazione dello stesso, con la massima attenzione, i suddetti dati ed in particolare quelli relativi all’indirizzo per la reperibilità. Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della Funzione pubblica. Tale circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, l’invio degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L’obbligo di invio del certificato da parte del medico al lavoratore che ne fa richiesta è stato successivamente previsto dall’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221 del